Art. 2.

      1. All'onere per il minore gettito fiscale derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte mediante l'aumento di 0,001 euro al litro del prezzo della benzina. Qualora il predetto gettito fiscale non risultasse diminuito o gli introiti derivanti dall'aumento della benzina risultassero maggiori del mancato incasso realizzatosi, i fondi in esubero sono destinati al finanziamento di leggi che prevedano interventi dello Stato in favore della realizzazione di piste ciclabili.